Scritto da Natascia
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Venerdì 02 Luglio 2010 14:43 |
Roma, 1 luglio ’10 (Fuoritutto) Il datore di lavoro deve versare al lavoratore extracomunitario i contributi INPS per l’attività lavorativa prestata, anche, laddove quest’ultimo risulti privo di un regolare permesso di soggiorno. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Un contratto di lavoro stipulato con un soggetto privo di regolare permesso, oltre ad essere un contratto posto in essere in violazione di legge, costituisce reato. Tuttavia, l’illegittimità di tale contratto, non costituisce condizione necessaria e sufficiente tale, da far venir meno il diritto del lavoratore alla retribuzione, ed il conseguente obbligo contributivo per la prestazione eseguita; ovvero, la presenza di un obbligo retributivo determinerebbe il sorgere del relativo obbligo contributivo, come peraltro, prevede il nostro codice civile. Gli ermellini nel motivare il provvedimento hanno fatto riferimento al secondo comma dell’art. 2126 cc, che riconosce il diritto alla retribuzione anche nel caso in cui, il lavoro sia prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro. Dalla succitata normativa, rileva come la finalità perseguita dalla stessa consista nel garantire al lavoratore condizioni di vita e di lavoro adeguate. Pertanto, considerate le premesse, i giudici di Piazza Cavour, anche a fronte di una declaratoria di nullità del contratto di lavoro, hanno ritenuto che il lavoratore possa vantare il diritto alla propria retribuzione e l’INPS alla relativa contribuzione. agenziafuoritutto.it
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Ultimo aggiornamento Venerdì 02 Luglio 2010 14:53 |