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Decreto flussi 2011, quando, come e chi può presentare la domanda di assunzione? PDF Stampa E-mail
Scritto da Natascia   
Mercoledì 05 Gennaio 2011 09:39

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Aggiornamento. Per vedere i risultati:  Risultati flussi 2011, controlla on-line

   In questi giorni che ci separano dal click day del 31 gennaio 2011 il Progetto Melting Pot Europa manterrà sempre aperta una finestra speciale ricca di informazioni, aggiornamenti, consigli utili e documenti sul decreto flussi per l’anno 2010 operativo nelle prossime settimane.
  Attenzione!!! Le informazioni ed i consigli utili contenute di seguito sono fornite in attesa dell’emanazione di apposite circolari ministeriali che specificheranno in maniera più dettagliata le prcedure
     CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA?
  La domanda di assunzione di un lavoratore extracomunitario residente all’estero può essere presentata dal datore di lavoro che potrà essere:
-  una persona fisica, un cittadino italiano, un cittadino comunitario o un cittadino extracomunitario (anche se il Ministero non ha ancora precisato se per questi ultimi sarà necessario dimostrare il possesso del permesso di soggiorno CE di lungo periodo come avvenne per il decreto flussi 2008 o per la sanatoria 2009).
-  oppure una persona giuridica cioè un’ impresa
     CHI PUO’ ESSERE ASSUNTO?
  Le domande di assunzione possono essere presentate nei confronti di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero o in ogni caso presenti regolarmente sul territorio nazionale con un permesso di soggiorno che non ne permetta l’assunzione (turismo, affari, art 27 non convertibile, etc). In questo ultimo caso il lavoratore rientrante nelle quote dovrà comunque tornare nel paese d’origine per ritirare il visto d’ingresso.
Ma è cosa risaputa che il decreto risulta invece essere in gran parte utilizzato per l’assunzione di lavoratori già presenti irregolarmente sul territorio nazionale
Possono essere presentate un massimo di 98.080 domande così ripartite:
-  52.080 in favore di lavoratori extracomunitari da impiegare in qualsiasi settore (anche lavoro domestico) provenienti da:
4.500 cittadini albanesi
1.000 cittadini algerini
2.400 cittadini del Bangladesh
8.000 cittadini egiziani
4.000 cittadini filippini
2.000 cittadini ghanesi
4.500 cittadini marocchini
5.200 cittadini moldavi
1.500 cittadini nigeriani
1.000 cittadini pakistani
2.000 cittadini senegalesi
80 cittadini somali
3.500 cittadini dello Sri Lanka
4.000 cittadini tunisini
1.800 cittadini indiani
1.800 cittadini peruviani
1.800 cittadini ucraini
1.000 cittadini del Niger
1.000 cittadini del Gambia
1.000 cittadini di altri paesi non appartenenti all’unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione
      30.000 domande per l’assunzione di lavoratori nell’ambito del lavoro domestico ed assistenza e cura alla persona per lavoratori provenienti da paesi non inclusi nell’elenco precedente.
     16.000 istanze di conversione o ingressi particolari (4.000 ingressi per cittadini extracomunitari che abbiano completato all’estero un programma di formazione ed istruzione nel Paese d’origine e per 500 discendenti di terzo grado di cittadini italiani residenti in Argentina, Uruguay e Brasile)

     COME SI PRESENTA LA DOMANDA?
     Le istanze potranno essere presentate da singoli soggetti (per un massimo di 5 assunzioni) o avvalendosi dell’assistenza delle associazioni di categoria. Le domande dovranno essere presentate utilizzando la procedura telematica attraverso il sito www.nullaostalavoro.interno.it Le richieste verranno invate presso la Prefettura di residenza del datore di lavoro, o dove ha sede l’impresa, o dove si svolgerà la prestazione lavorativa.
Attenzione! Al sito del Ministero sono state recentemente apportate delle modifiche. No sarà quindi più necessario scaricare alcun modulo ed alcun software sul proprio computer ma si potrà compilare direttamente la domanda inserendo i dati nei campi delle pagine on line.
     QUANDO POSSONO ESSERE INVIATE LE DOMANDE?
     Le domande, appositamente precompilate sul portale del Ministero dell’Interno potranno essere inviate in tre distinti momenti:
-  Lunedì 31 gennaio 2011, ore 8.00 per i 52.080 lavoratori di tutti settori cittadini di uno degli stati contenuti nell’elenco (Albania, Algeria, Bangladesh, Egitto,Filippine, Ghana, Marocco, Moldova, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Tunisia, India, Perù, Niger, Gambia)
-  Mercoledì 2 febbraio 2011, ore 8.00 per i 30.000 lavoratori dei restanti paesi impiegati nel solo settore del lavoro domestico.
-  Giovedì 3 febbraio 2011, ore 8.00 per tutte le altre richieste:
3.000 permessi di soggiorno per studio in pds per lavoro subordinato
3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione in pds per lavoro subordinato
4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale in pds per lavoro subordinato
1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato pds per lavoro subordinato
500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro in permessi di soggiorno per lavoro autonomo
4.000 ingressi per cittadini extracomunitari che abbiano completato all’estero un programma di formazione ed istruzione
500 discendenti di terzo grado di cittadini italiani residenti in Argentina, Uruguay e Brasile.
Nel 2007 l’orario di riferimento per l’inoltro delle domande era quello del time server dell’Istituto Elettronico Nazionale Galileo Ferraris di Torino, www.inrim.it. Le quote disponibili esauriranno dopo i primi minuti seguenti all’orario di invio. Il decreto sarà in ogni caso valido per 6 mesi dalla pubblicazione.
     I REQUISITI PER L’ASSUNZIONE
-  L’alloggio
Il datore di lavoro dovrà specificare la sistemazione alloggiativa del lavoratore e non sarà necessario che indichi o richieda l’idoneità dell’alloggio.
Sarà poi chiesto di precisare, se l’alloggio è fornito dal datore di lavoro, se questo avviene a titolo gratuito o a pagamento, ed eventualmente mediante decurtazione della busta paga entro la misura massima di un terzo.
-  Il reddito
Lavoro domestico, colf e badanti
La domanda deve contenere l’auto-certificazione delle seguenti informazioni:
-  Sussistenza di un reddito minimo del datore di lavoro al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi
Il reddito minimo del datore di lavoro può derivare anche dalla somma dei redditi dei familiari conviventi o, se non conviventi, fino al primo grado di parentela.
-  Se la domanda riguarda l’assunzione di un assistente familiare/domiciliare (“badante”) occorre indicare il nominativo della persona non autosufficiente che beneficerà dell’assistenza.
In caso di condizione di non autosufficienza per patologie o handicap certificabile, NON sarà previsto il possesso di un reddito minimo da parte del datore di lavoro.
     Imprese
     Diversamente, invece, per le imprese non è richiesto un reddito minimo ma sarà necessario dimostrare la capacità reddituale dell’impresa indicando il fatturato dell’ultimo esercizio di imposta. Nel caso in cui l’impresa fosse di nuova costituzione, quindi non avesse ancora completato il primo esercizio d’imposta, e non vi fosse una dichiarazione dei redditi di riferimento, sarà possibile indicare il fatturato raggiunto fino al momento dell’inoltro della pratica, ferma restando la valutazione discrezionale che poi l’ufficio competente potrà fare, una volta completata la prima fase dell’istruttoria e dell’archiviazione informatica della pratica, richiedendo anche documentazione integrativa (bilancio preventivo). In ogni caso, e quindi a prescindere dal reddito o dal fatturato del datore di lavoro, per il lavoratore dovrà essere indicata una retribuzione non inferiore a quella prevista, in relazione alle mansioni svolte, dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria. L’orario di lavoro non dovrà essere inferiore a 20 ore settimanali .
     I DOCUMENTI UTILI
     Alla domanda telematica non dovrà essere allegato alcun documento ma sarà sufficiente solamente inserire i dati posseduti negli appositi campi. Solo successivamente alla verfica della sussistenza della quota disponibile e quindi al momento della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere esibita la documentazione.
     Saranno in ogni caso necessari ed utili:
-  Denominazione sociale impresa
-  Matricola Inps impresa
-  Dati del legale rappresentante
-  Documento di identità del datore di lavoro (passaporto o altro titolo equipollente se cittadino extracomunitario)
-  Titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario)
-  Certificazione di iscrizione anagrafica (d.lgs 30/2007) (nel caso di datore di lavoro comunitario)
-  Carta identità della persona da assistere non autosufficiente
-  Codice fiscale
-  Indirizzo dove si svolge il rapporto di lavoro
-  indirizzo della sistemazione allogiativa del lavoratore
-  Cud o ultima dichiarazione dei redditi o bilancio d’impresa
-  Marca da bollo da 14, 62 euro
     CHI NON PUO’ ESSERRE ASSUNTO?
     Il Testo Unico sull’immigrazione, all’articolo 4, stabilisce che non possono fare ingresso nel territorio dello stato gli stranieri considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva ed anche se avvenuta a seguito di patteggiamento, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, così come gli stranieri condannati con sentenza irrevocabile, per uno dei reati relativi alla tutela del diritto di autore.
Sulle particolari implicazioni di precedenti decreti di espulsione o condanne per inottemperanza all’ordine del questore si veda l’artciolo Ostatività di espulsioni e condanne per reati connessi a cura dell’Avv. Guido Savio.
     DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
     Le quote disponibili sono abbondantemente inferiori alle richieste di assunzione inviate dai datori di lavoro. Le domande vengono esaminate in base all’ordine di arrivo; per questa ragione è necessario inviare la domanda in maniera tempestiva a partire dai primi minuti dell’orario e della data indicati nel decreto legge.
Le domande sono esaminate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso un’istruttoria che coinvolge la Direzione Provinciale del Lavoro che verifica la validità delle condizioni contrattuali contenute nella domanda e la locale Questura che verifica eventuali irregolarità del soggiorno del lavoratore residente all’estero o eventuali procedimenti penali a carico del datore di lavoro.
Lo Sportello Unico può avvalersi della facoltà di richiedere al datore di lavoro della documentazione integrativa qualora ritenga non chiare o insufficienti le informazioni contenute nella domanda.
Al temine dell’istruttoria (40 giorni in base al Testo Unico, anche oltre un anno nella prassi) lo Sportello Unico per l’Immigrazione emette, o rifiuta, il nulla osta per l’assunzione, ed avvisa la Rappresentanza Italiana del paese di residenza del lavoratore.
Il nulla osta viene consegnato al datore di lavoro che si preoccupa di consegnarlo al lavoratore oppure, qualora richiesto nella domanda, è lo Sportello Unico a trasmettere il nulla osta alla rappresentanza italiana del paese di residenza del lavoratore che si recherà a richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro.
Attenzione: il nulla osta all’assunzione ha una validità di sei mesi. Per eventuali proroghe occorre rivolgersi alla Prefettura che lo ha emesso.
     Se il lavoratore per cui è richiesta l’assunzione è irregolarmente presente sul territorio italiano:
     Anche se non è previsto dalla legge, accade frequentemente che il lavoratore per cui si chiede l’assunzione sia già presente, irregolarmente, sul territorio italiano. In questo caso la procedura del decreto flussi funge in maniera impropria da meccanismo di regolarizzazione.
Se il datore di lavoro ottiene il nulla osta alla sua assunzione, il lavoratore dovrà rientrare nel suo paese di residenza straniera a ritirare il visto di ingresso per lavoro. Non è possibile procedere all’assunzione, né tanto meno richiedere il permesso di soggiorno per lavoro, rimanendo in Italia, ma occorre fare rientro nel proprio paese e munirsi di visto di ingresso per lavoro.
L’uscita dal territorio italiano può compromettere l’iter di “regolarizzazione”, occorre pertanto evitare di essere segnalati all’uscita dal territorio nazionale.
     Dopo il rilascio del nulla osta - L’ingresso in Italia
     Dopo il rilascio del nulla osta (che dovrà essere inviato allo straniero) lo straniero si recherà entro 6 mesi a ritirare il visto d’ingresso persso la rappresentanza consolare italiana nel paese d’origine. A seguito del rilascio del visto il cittadino straniero potrà fare ingresso in Italia.
Entro 8 giorni dal momento dell’ingresso il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico di competenza per il perfezionamento del contratto di soggiorno (o in ogni caso fissare l’appuntamento). Contestualemtne verranno consegnati i moduli per l’inoltro dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Con la ricevuta della domanda sarà possibile:
-  richiedere l’iscrizione anagrafica
-  stipulare un contratto di assunzione
-  stipulare un contratto di alloggio o qualsiasi altro contratto
-  iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale
-  uscire e rientrare dal territorio nazionale a determinate condizioni(consulta la scheda pratica)
      LE CONVERSIONI
     Il decreto prevede la possibilità di convertire in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, mediante la verifica della sussistenza di una quota disponibile:
-  3.000 permessi di soggiorno per studio
-  3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e formazione
-  4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale (solo per chi è al secondo soggior no in Italia per lavoro stagionale)
-  1.000 permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro
     Potrà inoltre essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo di:
-  500 pds CE di lungo periodo rilasciati da altro stato membro
     Sono esclusi dalla verifica della sussistenza della quota i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che abbiano compiuto la maggiore età in Italia o abbiano concluso gli studi in Italia. Per loro è possibile presentare istanza di conversione in qualsiasi momento dell’anno.

 


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Ultimo aggiornamento Sabato 06 Agosto 2011 15:05
 


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